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Articolo 160 bis Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Integrazione del contraddittorio per ordine del giudice

Dispositivo dell'art. 160 bis Codice di giustizia contabile

(1)1. Il giudice, quando ritiene che vi siano persone interessate ad opporsi al ricorso, ordina l'integrazione del contraddittorio.

2. Il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi 4, 6 e 7 dell'articolo [[n155cgiuconta]. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.

3. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'articolo 156.

4. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede la segreteria del giudice.

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall'art. 71 comma 2 del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

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