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Articolo 149 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Decisione

Dispositivo dell'art. 149 Codice di giustizia contabile

1. Quando pronuncia sentenza parziale od altro provvedimento interlocutorio, il collegio può trattenere il giudizio sul conto, oppure disporre la restituzione degli atti al giudice designato come relatore, affinché prosegua l'istruttoria.

2. Quando il collegio riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in favore dell'agente dell'amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Ove non si sia provveduto, l'interessato ha facoltà di richiedere i provvedimenti del caso nell'ambito di separato giudizio ad istanza di parte.

3. Quando non pronuncia discarico, il collegio liquida il debito dell'agente e dispone, ove occorra, la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, ovvero dichiara l'irregolarità della gestione contabile(1).

4. In ipotesi di ammanco o di perdita accertata il collegio pronuncia condanna alla restituzione delle somme mancanti e alla alienazione della cauzione versata dal contabile o comunque prestata anche da terzi, purché citati o intervenuti in giudizio.

5. Quando l'alienazione non è autorizzata con la decisione sul conto il pubblico ministero promuove un giudizio mediante citazione notificata agli interessati. Il giudizio segue le forme dei giudizi ad istanza di parte.

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 64 comma 1 del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

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