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Articolo 125 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Deposito del ricorso

Dispositivo dell'art. 125 Codice di giustizia contabile

1. Il ricorso, con la relativa documentazione e con la prova delle avvenute notificazioni, è depositato nella segreteria delle sezioni riunite entro dieci giorni decorrenti dall'ultima notificazione, a pena di inammissibilità.

2. È fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione dell'atto si perfeziona per il notificante.

3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova l'impugnazione è inammissibile.

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