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Articolo 110 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Rinunzia agli atti del processo

Dispositivo dell'art. 110 Codice di giustizia contabile

1. La rinunzia agli atti del processo può essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa.

2. Il pubblico ministero può, anche mediante dichiarazione in udienza, rinunziare motivatamente agli atti del processo.

3. La rinunzia produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme.

4. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.

5. Le dichiarazioni di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.

6. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.

7. La declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese.

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