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Articolo 102 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Forma dei provvedimenti del collegio

Dispositivo dell'art. 102 Codice di giustizia contabile

1. Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio.

2. I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque succintamente motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze.

3. L'ordinanza se pronunciata in udienza č inserita nel processo verbale e si intende per conosciuta dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; se pronunciata fuori dell'udienza, č comunicata alle parti costituite a cura della segreteria della sezione.

4. Il collegio pronuncia, altresė, ordinanza quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa.

5. L'ordinanza che, decidendo soltanto questioni di competenza, definisce il giudizio č appellabile.

6. Il collegio pronuncia sentenza:

  1. a) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione;
  2. b) quando definisce il giudizio decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito;
  3. c) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito;
  4. d) quando, decidendo alcune delle questioni di cui alle lettere a), b) e c), non definisce il giudizio e impartisce con separata ordinanza distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa.

7. Le ordinanze del collegio sono immediatamente esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dalla lettera d) del comma 6, il collegio, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell'ordinanza siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, puō disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello.

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