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Articolo 99 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Termini e modalità di istruttoria in corso di giudizio

Dispositivo dell'art. 99 Codice di giustizia contabile

1. Il giudice che procede all'assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato, pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa.

2. Su istanza di parte il giudice delegato fissa il giorno, l'ora e il luogo dell'assunzione con ordinanza, che è comunicata dalla segreteria alle altre parti e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni.

3. Le parti possono assistere personalmente all'assunzione dei mezzi di prova.

4. Dell'assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la direzione del giudice.

5. Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona e sono lette al dichiarante.

6. Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel riportare le dichiarazioni descrive il contegno della parte e del testimone.

7. Decorso il termine prefisso per l'assunzione ovvero se la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova non si presenta, il giudice dichiara la parte istante decaduta dal diritto di fare assumere la prova, salvo che l'altra parte presente non ne chieda l'assunzione.

8. La parte interessata può chiedere al giudice, nell'udienza successiva, la revoca dell'ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la revoca con ordinanza quando riconosce che la mancata comparizione è stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte.

9. Il giudice dichiara chiusa l'assunzione quando sono eseguiti i mezzi ammessi o quando, dichiarata la decadenza di cui al comma 8, non vi sono altri mezzi da assumere.

10. Eseguita l'istruttoria, ad istanza della parte più diligente il presidente fissa la nuova udienza per la discussione della causa con decreto comunicato dalla segreteria alle parti.

11. I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell'udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d'ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte.

12. L'integrazione è disposta dal presidente con decreto che è comunicato a tutte le parti a cura della segreteria della sezione.

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