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Articolo 92 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Rinvii dell'udienza

Dispositivo dell'art. 92 Codice di giustizia contabile

1. L'udienza di discussione della causa ha luogo in un unico giorno e, se necessario, č aggiornata ad una udienza immediatamente successiva.

2. Il presidente, di ufficio in caso di impedimento organizzativo, ovvero su motivata istanza di parte e sentito il pubblico ministero, puō rinviarla ad altra data.

3. Il rinvio č disposto con ordinanza a verbale o con decreto.

4. Se il rinvio č disposto d'ufficio prima della data di udienza, di esso č data comunque preventiva comunicazione al pubblico ministero e alle parti, a cura della segreteria della sezione.

5. Il rinvio deliberato a verbale č considerato noto alle parti presenti e a quelle che dovevano comparire.

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