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Articolo 85 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Intervento di terzi in giudizio

Dispositivo dell'art. 85 Codice di giustizia contabile

1. Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero può intervenire in causa , quando vi ha un interesse qualificato meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione(1).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

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