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Articolo 69 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Archiviazione

Dispositivo dell'art. 69 Codice di giustizia contabile

1. Quando, anche a seguito di invito a dedurre, la notizia di danno risulta infondata o non vi sono elementi sufficienti a sostenere in giudizio la contestazione di responsabilità, il pubblico ministero dispone l'archiviazione del fascicolo istruttorio(1).

2. Il pubblico ministero dispone altresì l'archiviazione per assenza di colpa grave ove valuti che l'azione amministrativa si sia conformata al parere reso dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi(2).

3. Il decreto di archiviazione, debitamente motivato, è sottoposto al visto del procuratore regionale.

4. Il decreto di archiviazione, vistato dal procuratore regionale, è tempestivamente comunicato al destinatario dell'invito a dedurre(3).

5. Qualora il procuratore regionale non condivida le motivazioni dell'archiviazione, formula per iscritto le proprie motivate osservazioni, comunicandole al pubblico ministero assegnatario del fascicolo.

6. Nel caso permanga il dissenso, il procuratore regionale avoca il fascicolo istruttorio, adottando personalmente le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione erariale.

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 98 comma 1 lettera h) del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 31 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.
(3) Tale comma è stato modificato dall'art. 31 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

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