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Articolo 64 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Procedimenti d'istruzione preventiva

Dispositivo dell'art. 64 Codice di giustizia contabile

1. Qualora vi sia fondato motivo di temere che venga meno la possibilità di fare assumere in giudizio uno dei mezzi di prova, o in caso di eccezionale urgenza, il presidente della sezione o il giudice da lui delegato, su istanza di parte, provvede all'assunzione preventiva del mezzo richiesto(1).

2. L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.

3. I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, né richiamati, né riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 27 comma 1 del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

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