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Articolo 62 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Sequestro documentale

Dispositivo dell'art. 62 Codice di giustizia contabile

1. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre il sequestro di atti o documenti necessari all'accertamento dei fatti, anche su supporto informatico, nei limiti previsti dagli articoli 58, comma 1, e 59, presso i soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, qualora vi sia pericolo per l'acquisizione o per la genuinità e integrità degli stessi.

2. Copia del decreto motivato è consegnata al responsabile dell'ufficio o al soggetto che ha l'attuale disponibilità della documentazione oggetto di sequestro, se presenti. Alle operazioni ha facoltà di assistere, ove presente, senza diritto di essere avvisato, il responsabile dell'area legale dei soggetti presso i quali si compie il sequestro, purché prontamente reperibile.

3. Per lo svolgimento delle operazioni di cui al presente articolo, il pubblico ministero si avvale della Guardia di Finanza, ovvero di altre Forze di polizia, anche locale, che ricercano e acquisiscono immediatamente gli atti o documenti da sequestrare, e redigono processo verbale delle operazioni compiute. Copia del verbale e copia dei documenti sequestrati sono consegnati ai soggetti di cui al comma 2, se presenti. Qualora, in ragione del volume degli atti, non sia possibile la contestuale consegna dei documenti sequestrati, questa avviene in un momento successivo, su richiesta della pubblica amministrazione.

4. In caso di delega, quando sono oggetto di sequestro lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, tali documenti devono essere consegnati al pubblico ministero senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.

5. I documenti sequestrati sono affidati in custodia alla segreteria della procura regionale, ovvero ad altro soggetto se la custodia deve avvenire in luogo diverso e con le modalità determinate dal pubblico ministero. All'atto della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di conservare le cose e tenerle a disposizione del pubblico ministero, nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia.

6. Cessate le esigenze sottese al provvedimento di sequestro, anche su istanza dell'amministrazione interessata, il pubblico ministero dispone il dissequestro della documentazione, restituendola all'amministrazione.

7. Contro il decreto del pubblico ministero, chi ha interesse può proporre reclamo con ricorso alla sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla conoscenza dell'avvenuto sequestro(1).

8. La sezione decide in camera di consiglio, entro dieci giorni dal deposito del reclamo, con ordinanza non impugnabile; della camera di consiglio è dato avviso alle parti almeno tre giorni prima, affinché possano parteciparvi svolgendo difese orali. Quando l'atto o il documento sequestrato risulta manifestamente estraneo all'oggetto dell'istruttoria, la sezione annulla, in tutto o in parte, il decreto e dispone l'immediato dissequestro degli atti e documenti.

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 26 comma 1 del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

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