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Articolo 56 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Deleghe istruttorie

Dispositivo dell'art. 56 Codice di giustizia contabile

1. Il pubblico ministero può svolgere attività istruttoria direttamente, ovvero può delegare gli adempimenti istruttori alla Guardia di Finanza o ad altre Forze di polizia, anche locale, agli uffici territoriali del Governo, nonché, per specifiche esigenze, ai dirigenti o funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione individuati in base a criteri di professionalità e, ove possibile, di territorialità; può, altresì, avvalersi di consulenti tecnici(1).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 22 comma 1 del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

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