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Capo VI - Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Del procedimento in appello

Art. 22 Determinazione dei giorni d'udienza
1. Il decreto del presidente della sezione d'appello che stabilisce i giorni della settimana e l'orario delle camere di consiglio e delle udienze di discussione è affisso presso le sale di udienza e rimanervi durante il periodo cui si riferisce.
2. Al principio di ogni trimestre il presidente della sezione d'appello determina con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione e il relativo decreto rimane affisso presso le sale di udienza della sezione d'appello durante il periodo al quale si riferisce.

Art. 23 Deliberazione dei provvedimenti
1. Nel deliberare i provvedimenti la sezione d'appello applica le disposizioni dell'articolo 101 del codice.
2. Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente.
3. La scelta dell'estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.