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Capo III - Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Dell'istruzione in corso di giudizio

Art. 11 Produzione dei documenti
1. I documenti offerti in comunicazione delle parti, unitamente al relativo elenco, sono prodotti mediante deposito in segreteria all'atto della costituzione. Il presidente della sezione, per gravi ragioni, sentite le parti, può autorizzare la produzione di documenti anche all'udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale.

Art. 12 Istanza di esibizione
1. L'istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa e, quando è necessario, l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede.

Art. 13 Notificazione dell'ordinanza di esibizione
1. Il giudice, nell'ordinanza con la quale dispone l'esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte contumace o di un terzo, fissa il termine entro il quale l'ordinanza deve essere notificata e indica la parte che deve provvedere alla notificazione.

Art. 14 Informazioni della pubblica amministrazione
1. La nota contenente le informazioni, che la pubblica amministrazione fornisce su richiesta del giudice a norma dell'articolo 94, comma 2, del Codice, è inserita nel fascicolo d'ufficio.

Art. 15 Divieto di private informazioni
1. Il giudice non può ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti a sè, nè può ricevere memorie se non per mezzo della segreteria.

Art. 16 Produzione delle memorie
1. Le memorie sono inserite nel fascicolo d'ufficio, ferma restando la valutazione del collegio sulla loro ammissibilità. Restano salve le disposizioni relative all'utilizzazione di strumenti informatici e telematici.