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Capo II - Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Delle udienze

Art. 8 Ordine di discussione e svolgimento delle cause
1. L'ordine di discussione delle cause per ciascuna udienza è fissato dal presidente ed è affisso il giorno precedente l'udienza alla porta della sala a questa destinata.
2. Le cause sono chiamate dal segretario d'udienza, salvo che il presidente disponga altrimenti per ragioni di opportunità.
3. I difensori illustrano sinteticamente davanti al collegio le loro conclusioni e le ragioni che le sostengono.
4. Essi chiedono al presidente la facoltà di parlare e debbono dirigere la parola soltanto al collegio. In relazione al grado del giudizio, l'attore ha la parola per primo.
5. Il presidente può consentire una sola replica. Non sono ammesse note d'udienza dopo la discussione.

Art. 9 Calendario del processo
1. Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l'indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini.

Art. 10 Rinvio della discussione
1. Il collegio può rinviare la discussione della causa per non più di una volta soltanto per grave impedimento di uno o più componenti del collegio o delle parti e per non più di sei mesi.