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Sezione I - Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Dei consulenti tecnici del giudice

Art. 2 Distribuzione degli incarichi
1. Tutti i giudici della sezione giurisdizionale regionale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo dei tribunali aventi sede nella regione.
2. Il giudice che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di tribunale con sede in altra regione o a persona non iscritta in alcun albo deve sentire il presidente della sezione e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.
3. Le funzioni di consulente presso le sezioni giurisdizionali d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il presidente della sezione d'appello e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.

Art. 3 Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi
1. Il presidente della sezione vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati complessivamente dall'ufficio nell'ultimo triennio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza, anche a mezzo di strumenti informatici, del conferimento dei medesimi.
2. Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal segretario un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.
3. Il presidente deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.
4. Il presidente della sezione giurisdizionale di appello esercita la vigilanza prevista nel comma 1 per gli incarichi che vengono affidati dalla sezione d'appello.