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Articolo 214 Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati

Dispositivo dell'art. 214 Codice delle comunicazioni elettroniche

1. Chiunque esegua impianti radioelettrici, per conto di chi non sia munito di autorizzazione quando questa sia richiesta, č punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240,00 a euro 2.420,00 .

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