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Articolo 176 Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 09/07/2026]

Collaudi e ispezioni

Dispositivo dell'art. 176 Codice delle comunicazioni elettroniche

1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante:

  1. a) collaudi ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica;
  2. b) un'ispezione ordinaria ogni dodici mesi;
  3. c) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità.

2. Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in materia, è necessario nei seguenti casi:

  1. a) attivazione della stazione radioelettrica;
  2. b) modifica od aggiunta alla stazione di apparati radioelettrici obbligatori;
  3. c) richiesta dell'armatore, in caso di cambio dello stesso;
  4. d) richiesta della società di gestione, di cui all'articolo 183, comma 2, in caso di cambio della stessa.

3. Le ispezioni ordinarie sono effettuate da un funzionario del Ministero, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica. Le predette ispezioni sono effettuate dagli organismi riconosciuti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, se hanno a oggetto le navi che si trovano all'estero e concernono l'applicazione delle regole 7 e 9 del capitolo I dell'allegato alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313, come modificato dagli emendamenti del 1988, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992(2).

4. I collaudi e le ispezioni ordinarie dovranno essere richiesti all'autorità marittima portuale dalla società che gestisce il servizio radioelettrico a norma dell'articolo 183, comma 2, o dall'armatore, dal proprietario o da chi li rappresenta nei casi di cui all'articolo 183, comma 3.

5. Il Ministro delle imprese e del made in Italy ha facoltà, con proprio decreto motivato, di esonerare dall'obbligo del collaudo e della ispezione ordinaria categorie di navi per le quali non sia fatto obbligo della installazione radioelettrica da norme internazionali(1).

6. Durante le ispezioni ordinarie e straordinarie potranno essere effettuati tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito all'andamento del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da parte del personale addetto.

7. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, affida i compiti d'ispezione e controllo di cui al comma 3 del presente articolo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104(1)(2).

Note

(1) I commi 5 e 7 sono stati modificati dall'art. 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.
(2) I commi 3 e 7 sono stati modificati dall'art. 23, comma 1, lettera b) della L. 7 maggio 2026, n. 70.

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