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Articolo 167 Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Stazioni radioelettriche ed apparati radioelettrici a bordo delle navi - Obblighi

Dispositivo dell'art. 167 Codice delle comunicazioni elettroniche

1. Le navi devono essere munite delle stazioni radioelettriche, rese obbligatorie, a seconda del tipo di viaggio cui sono destinate e del tonnellaggio di stazza lorda, dalle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.

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