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Articolo 147 Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino

Dispositivo dell'art. 147 Codice delle comunicazioni elettroniche

1. Chiunque trova in mare, o dal mare rigettati in localitą del demanio marittimo, spezzoni di cavi sottomarini od altri ordigni appartenenti a impianti sottomarini di comunicazione elettronica č tenuto, entro ventiquattro ore dall'arrivo della nave in porto o dal ritrovamento, a farne denuncia alla autoritą marittima pił vicina.

2. Chi non osserva l'obbligo di cui al comma 1 č punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 35,00 a euro 350,00.

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