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Articolo 125 Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Licenze ed autorizzazioni preesistenti

Dispositivo dell'art. 125 Codice delle comunicazioni elettroniche

1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano le disposizioni del presente Titolo.

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