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Articolo 104 Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Attivitą soggette ad autorizzazione generale

Dispositivo dell'art. 104 Codice delle comunicazioni elettroniche

1. L'autorizzazione generale è in ogni caso necessaria nei seguenti casi:

  1. a) installazione di una o più stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di terra e via satellite richiedenti una assegnazione di frequenza, con particolare riferimento a:
  2. 1) sistemi fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici;
  3. 2) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione;
  4. 3) sistemi di ricerca spaziale;
  5. 4) sistemi di esplorazione della Terra;
  6. 5) sistemi di operazioni spaziali;
  7. 6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;
  8. 7) sistemi di ausilio alla meteorologia;
  9. 8) sistemi di radioastronomia;
  10. b) installazione od esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 105, comma 2, lettera a);
  11. c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo:
  12. 1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con protezione da interferenze provocate da stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni; in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di radioamatore nonché le stazioni e gli impianti di cui all'articolo 143, comma 1;
  13. 2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza. In particolare l'autorizzazione generale è richiesta nel caso:
  14. 2.1) di installazione od esercizio di reti locali a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 105, comma 1, lettera a);
  15. 2.2) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;
  16. 2.3) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio ad imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione;
  17. 2.4) di installazione od esercizio di apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque l'emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di organizzazioni nautiche nonché per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave;
  18. 2.5) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività sportive ed agonistiche;
  19. 2.6) di installazione od esercizio di apparecchi per ricerca persone;
  20. 2.7) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate;
  21. 2.8) di installazione od esercizio di apparecchiature per comunicazioni a breve distanza, di tipo diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8);
  22. 2.8-bis) di installazione o esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato(1).
  23. [3) Senza alcuna protezione, mediante dispositivi rispondenti alla raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) CEPT/ERC/REC 70-03, relativi all'installazione od esercizio di reti locali radiolan o hiperlan al di fuori del proprio fondo, ovvero reti hiperlan operanti necessariamente in ambienti chiusi o con vincoli specifici derivanti dalle prescrizioni del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.] (2)

2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

Note

(1) Il numero 2.8-bis) è stato inserito dall'art. 38, comma 1, lett. d-bis) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.
(2) Comma abrogato dal D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.

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