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Articolo 100 Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Impianti di amministrazioni dello Stato

Dispositivo dell'art. 100 Codice delle comunicazioni elettroniche

1. Le Amministrazioni dello Stato possono provvedere, nell'interesse esclusivo dei propri servizi, alla costruzione ed all'esercizio di impianti di comunicazione elettronica. Nel caso di assegnazione di frequenze, č necessario il consenso del Ministero, relativamente alle caratteristiche tecniche dell'impianto ed alle modalitā di svolgimento del servizio.

2. Il consenso di cui al comma 1 non č richiesto per le necessitā di ordine militare e di ordine e sicurezza pubblica. Nei casi di interconnessione con altre reti č necessario il coordinamento tecnico con il Ministero.

3. La norma di cui al comma 2 si applica anche agli Organismi internazionali di cui lo Stato italiano fa parte, nonché ai Paesi membri degli stessi organismi, nei limiti in cui un accordo di Governo abbia previsto la possibilitā di eseguire ed esercitare nel territorio italiano impianti di comunicazione elettronica.

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