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Articolo 98 viciesquater Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Accesso e scelta equivalenti per i consumatori con disabilitą

Dispositivo dell'art. 98 viciesquater Codice delle comunicazioni elettroniche

1. L'Autorità specifica le prescrizioni che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare affinché i consumatori con disabilità:

  1. a) abbiano un accesso ai servizi di comunicazione elettronica, incluse le relative informazioni contrattuali fornite a norma dell'articolo 98 quarterdecies, equivalente a quello di tutti i consumatori;
  2. b) beneficino della gamma di imprese e servizi a disposizione della maggior parte dei consumatori.

2. Nell'adottare le misure di cui al comma 1, l'Autorità favorisce la conformità con le pertinenti norme o specifiche stabilite in conformità dell'articolo 39.

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