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Articolo 98 octies Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Contributi sui diritti d'uso delle risorse di numerazione

Dispositivo dell'art. 98 octies Codice delle comunicazioni elettroniche

1. I contributi per la concessione di diritti di uso delle risorse di numerazione sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità, al fine di garantire l'impiego ottimale di tali risorse. I contributi sono dovuti nella misura prevista dall'allegato 11. L'Autorità e il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che i contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi indicati all'articolo 4.

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