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Articolo 56 Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate - Interferenze

Dispositivo dell'art. 56 Codice delle comunicazioni elettroniche

1. Nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero ai sensi delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione della energia elettrica.

2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato dall'Ispettorato del Ministero, competente per territorio, qualunque sia la classe della linea elettrica, secondo le definizioni di classe adottate nel Decreto Ministeriale 21 marzo 1988, n. 449 recante "Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne".

3. Per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica realizzate in cavi cordati ad elica visibile come da norme tecniche CEI, il nulla osta è sostituito da una attestazione di conformità del gestore trasmessa all'Ispettorato del Ministero, competente per territorio.

4. Per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, il nulla osta o l'attestazione di conformità sono sostituiti da una dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati, da comunicare all'Ispettorato del Ministero competente per territorio, da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con linee di telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In tali casi i soggetti interessati non sono tenuti alla stipula degli atti di sottomissione previsti dalla normativa vigente.

5. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di energia elettrica e sui relativi atterraggi, è necessario sempre il preventivo consenso dell'Ispettorato del Ministero, competente per territorio, che si riserva di esercitare la vigilanza e gli opportuni controlli ispettivi sulla esecuzione dei lavori stessi. Le relative spese sono a carico dell'esercente delle condutture.

6. Nessuna tubazione metallica sotterrata, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto sia stato preventivamente ottenuto il nulla osta dell'Ispettorato del Ministero, competente per territorio.

7. Per le tubazioni metalliche sotterrate prive di protezione catodica attiva, il nulla osta è sostituito da una dichiarazione del gestore trasmessa all'Ispettorato del Ministero, competente per territorio, da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con linee di telecomunicazione.

8. I soggetti che presentano l'istanza di nulla osta ai sensi del presente articolo sono tenuti a consentire l'accesso ai fini ispettivi, presso i siti di realizzazione del progetto, del personale incaricato dell'Ispettorato del Ministero, competente per territorio, nonché a comunicare, nei termini e con le modalità prescritti, documenti, dati e notizie richiesti dall'Ispettorato del Ministero relativi al medesimo progetto.

9. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate le norme generali per gli impianti elettrici del comitato elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale delle ricerche. Le stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.

10. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia un turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette Autorità, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.

11. Per le attività di cui al presente articolo sono dovuti al Ministero i compensi per le prestazioni conto terzi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

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