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Articolo 52 Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 08/05/2024]

Limitazioni legali della proprietą

Dispositivo dell'art. 52 Codice delle comunicazioni elettroniche

1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 51, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.

2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.

3. Il proprietario o l'inquilino, in qualità di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire all'operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attività avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purché consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche già previste dal contratto in essere.

4. I fili, cavi ed ogni altra installazione sono collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.

5. Il proprietario è tenuto a consentire il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'operatore di comunicazione elettronica o di ditta da questo incaricata che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.

6. L'operatore di comunicazione elettronica, durante la fase di realizzazione e sviluppo della rete in fibra ottica e della rete mobile, nonché per le opere accessorie di cui all'articolo 51, comma 1, può accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione. L'operatore di comunicazione elettronica ha l'obbligo, d'intesa con le proprietà condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati(1).

7. L'operatore di comunicazione elettronica, durante la fase di realizzazione e sviluppo della rete in fibra ottica e della rete mobile, può installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, riparti linee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni sia interni all'immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile, né provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si applica, in ogni caso, l'ultimo periodo del comma 6(1).

8. Nei casi previsti dal presente articolo, al proprietario dell'immobile non è dovuta alcuna indennità.

9. L'operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.

Note

(1) I commi 6 e 7 sono stati modificati dall'art. 1, comma 25, lettere a) e b) del D. Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

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