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Articolo 7 Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Autoritą per le garanzie nelle comunicazioni

Dispositivo dell'art. 7 Codice delle comunicazioni elettroniche

1. Il Presidente e i Commissari dell'Autorità sono nominati e operano ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

L'Autorità esercita i propri poteri in modo imparziale, obiettivo, trasparente e tempestivo.

L'Autorità opera in indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti ad essa affidati, anche con riferimento allo sviluppo delle proprie procedure interne e all'organizzazione del personale.

L'Autorità dispone di risorse finanziarie e umane adeguate a svolgere i compiti ad essa assegnati; adotta e pubblica annualmente il proprio bilancio e gode di autonomia nella sua esecuzione. Il controllo sul bilancio dell'Autorità è esercitato in modo trasparente ed è reso pubblico.

L'Autorità dispone di risorse finanziarie e umane sufficienti affinché possa partecipare e contribuire attivamente al BEREC. Essa sostiene attivamente gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori e, allorché adotta le proprie decisioni, tiene nella massima considerazione le linee guida, i pareri, le raccomandazioni, le posizioni comuni, le migliori prassi e le metodologie adottati dal BEREC.

L'Autorità riferisce annualmente al Parlamento sull'attività svolta e sui programmi di lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c) n. 12), della legge n. 249 del 1997. La relazione è resa pubblica.

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