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Articolo 164 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Modalitą per la gestione dei sinistri

Dispositivo dell'art. 164 Codice delle assicurazioni private

1. L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo tutela legale adotta, per la gestione dei sinistri e per la relativa attività di consulenza, una delle modalità, di cui deve essere data preventiva comunicazione all'IVASS, previste dal comma 2.

2. L'impresa può:

  1. a) svolgere direttamente l'attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza;
  2. b) affidarla ad un'impresa distinta;
  3. c) prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'impresa di assicurazione, a un avvocato o ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto.

3. Qualora l'impresa si avvalga della facoltà di cui al comma 2, lettera a), devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. a) se l'impresa è multiramo, il personale di cui si avvale non deve svolgere, per conto della stessa, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in un altro ramo esercitato dall'impresa;
  2. b) indipendentemente dal fatto che l'impresa sia multiramo o specializzata, il personale non deve svolgere, per conto di altra impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni contro i danni che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o amministrativi, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in altri rami esercitati dall'impresa con la quale intercorrono i predetti legami.

4. L'impresa deve dichiarare nel contratto se intende avvalersi della facoltà di cui al comma 2, lettera b), indicando la denominazione sociale dell'impresa alla quale affida la gestione dei sinistri. Quando l'impresa ha legami con un'altra impresa che esercita le assicurazioni contro i danni, il personale incaricato della gestione dei sinistri o della relativa consulenza non può esercitare la stessa o analoga attività in altri rami esercitati da quest'ultima impresa. L'impresa cui sia affidata la gestione dei sinistri è soggetta alla vigilanza dell'IVASS.

5. L'impresa può adottare una diversa modalità operativa previa comunicazione all'IVASS e con effetto solo per i contratti stipulati successivamente alla comunicazione medesima.

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Consulenze legali
relative all'articolo 164 Codice delle assicurazioni private

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Francesco C. chiede
venerdģ 16/06/2017 - Friuli-Venezia
“Gradirei ricevere, qualora fosse possibile un chiarimento circa l'appplicazione corretta dell'art. 164 Codice delle assicurazioni private. In sintesi ho denunciato un sinistro ramo "difesa legale", in materia pensionistica ed essendo materia riguardante la normativa speciale applicata alle Forze di Polizia, ho espresso la volontà di avvalermi del mio legale di fiducia. La Compagnia di assicurazione mi ha riferito che ai sensi dell'art. 164, comma 2, lett. a) del Codice delle Assicurazioni Private, le spese relative alla trattazione stragiudiziale della controversia sono garantite solo qualora tale fase sia gestita direttamente dai Legali della Compagnia di assicurazione dove ho stipulato il contratto. Quindi, la Compagnia in questione, non potendo tuttavia opporsi alla mia scelta, conferma che la posizione rimarrà aperta, ma che non potrà corrispondere le spese relative all'attività svolta dal Legale da me scelto.
E' stato poi aggiunto che, "Qualora la fase stragiudiziale si concludesse negativamente e fosse necessario procedere giudizialmente, il Suo legale potrà esporre le ragioni dell'esito negativo e indicando gli elementi a sostegno di un eventuale seguito che presenti per me possibilità di successo.
Le relative spese di giudizio a termini di polizza saranno assunte a carico della Compagnia di Assicurazioni dove ho stipulato il contratto, solo qualora la
Compagnia stessa abbia autorizzato la fase giudiziale.
Ringrazio anticipatamente per la risposta.”
Consulenza legale i 22/06/2017
Si ritiene che quanto riferito dalla Compagnia assicuratrice sia in effetti corretto.

L’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle assicurazioni private (D.lgs. 209/2005), dettato proprio in materia di modalità di gestione dei sinistri, riconosce in effetti all’Impresa di assicurazione di svolgere direttamente l’attività di gestione dei sinistri e di “consulenza”.

Tale norma deve essere anche letta in combinato disposto con il successivo comma 3, ove è previsto quali sono le sole condizioni in presenza delle quali l’impresa possa decadere dall’esercizio di tale facoltà e con il precedente comma 1, il quale dispone che, qualora l’impresa assicurativa intenda avvalersi per la gestione dei sinistri e per la relativa attività di consulenza di una delle modalità di cui al successivo comma 2, deve esserne data preventiva comunicazione all’ISVAP.

Verificata la sussistenza di tali presupposti (dei quali si ritiene non possa comunque dubitarsi), va detto che, per poter esprimere una compiuta opinione sul tema richiesto, sarebbe indispensabile avere anche conoscenza delle condizioni di assicurazione contenute nel contratto stipulato nella fattispecie concreta.

Va tuttavia osservato che, dalla lettura di un contratto tipo previsto per tale materia, si evince che, normalmente, nella parte relativa all’oggetto del contratto, è previsto che l’impresa assicuratrice assuma a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutelare i diritti degli Assicurati in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.

Per quanto concerne, poi, proprio le modalità di gestione del caso assicurativo, è normalmente previsto che la Società si adoperi per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e svolga ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, dovendo a tal fine l’Assicurato rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia.

In tale fase stragiudiziale, la Società si riserva anche la facoltà di valutare l’opportunità di ricorre o aderire ad un procedimento di mediazione, mentre, ove la composizione bonaria non riesca, e sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo, la Società sarà tenuta a trasmettere la pratica al legale, la cui designazione da parte del cliente è prevista solo al momento dell’avvio dell’eventuale fase giudiziale ed ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.

Come può chiaramente intuirsi, dunque, scopo delle norme è quello di evitare, per quanto possibile e con ogni mezzo, di giungere alla gestione di una fase giudiziale della controversia, ragione per cui le imprese di assicurazione si riservano il diritto di gestire direttamente la fase stragiudiziale, onde cercare di conseguire direttamente e velocemente un esito positivo di risoluzione della controversia.

In ciò risiedono anche la ragione e il motivo di quanto si pretende da parte di un eventuale legale di fiducia della parte: ovvero esporre compiutamente le ragioni dell’esito negativo della fase stragiudiziale e illustrare quali potranno essere della valide argomentazioni su cui fondare, con elevata probabilità di successo, una fase giudiziale, per la quale giustamente si pretende la preventiva autorizzazione dell’impresa assicuratrice.