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Articolo 153 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica

Dispositivo dell'art. 153 Codice delle assicurazioni private

1. I soggetti residenti nel territorio della Repubblica, che sono danneggiati da sinistri della circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta verde, hanno diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica.

2. In caso di mancata designazione del mandatario da parte dell'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro e nei casi di inadempimento a quanto disposto dall'articolo 152, comma 5, il danneggiato può rivolgersi all'Organismo di indennizzo italiano secondo quanto previsto all'articolo 298.

Massime relative all'art. 153 Codice delle assicurazioni private

Cass. civ. n. 10665/2009

L'art. 153 del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, che, nell'ambito della nuova disciplina dettata dal codice delle assicurazioni private, riconosce ai danneggiati residenti in Italia che abbiano subito un danno derivante da sinistro stradale verificatosi in uno degli Stati aderenti al sistema della "carta verde", e causato da veicoli ivi abitualmente circolanti ed assicurati, il diritto di richiedere il risarcimento del danno anche al mandatario designato dall'impresa assicuratrice straniera nel territorio della Repubblica, non č applicabile retroattivamente, in mancanza di una norma "ad hoc" che tale retroattivitā preveda; peraltro, la suddetta disposizione necessita di una normativa secondaria - funzionale a disciplinare, tra l'altro, anche il diritto del danneggiato a rivolgersi al mandatario nazionale della compagnia assicuratrice estera - emanata solo con il D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, ed applicabile con le decorrenze ivi (art. 15) espressamente previste.

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