Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 10665 del 11 maggio 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 153 del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, che, nell'ambito della nuova disciplina dettata dal codice delle assicurazioni private, riconosce ai danneggiati residenti in Italia che abbiano subito un danno derivante da sinistro stradale verificatosi in uno degli Stati aderenti al sistema della "carta verde", e causato da veicoli ivi abitualmente circolanti ed assicurati, il diritto di richiedere il risarcimento del danno anche al mandatario designato dall'impresa assicuratrice straniera nel territorio della Repubblica, non č applicabile retroattivamente, in mancanza di una norma "ad hoc" che tale retroattivitā preveda; peraltro, la suddetta disposizione necessita di una normativa secondaria - funzionale a disciplinare, tra l'altro, anche il diritto del danneggiato a rivolgersi al mandatario nazionale della compagnia assicuratrice estera - emanata solo con il D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, ed applicabile con le decorrenze ivi (art. 15) espressamente previste.

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