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Articolo 123 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Natanti

Dispositivo dell'art. 123 Codice delle assicurazioni private

1. Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell'acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'IVASS, individua la tipologia dei natanti esclusi dall'obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico.

2. Sono altresì soggetti all'obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone.

3. L'obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore.

4. Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Massime relative all'art. 123 Codice delle assicurazioni private

Cass. civ. n. 13239/2008

Deve considerarsi evento relativo alla circolazione l'incendio propagatosi da un natante (o da un veicolo) in sosta, con conseguente azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del natante (o veicolo), a meno che esso non sia stato appiccato dall'azione dolosa dei terzi, da sola sufficiente ad escludere il nesso di causalità tra la circolazione e l'incendio stesso. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di merito che aveva accertato che l'incendio sviluppatosi sul natante, all'ormeggio nelle acque di un fiume, era stato determinato da un intervento di riparazione e aveva, pertanto, ritenuto che tale incendio si era prodotto per cause del tutto svincolate dalla circolazione del natante, sia pure intesa nella sua più ampia accezione, comprendente anche la fase di sosta).

Cass. civ. n. 8816/2002

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i danni alle cose prodotti da natante non sono riconosciute al danneggiato né l'azione diretta contro l'assicuratore, né la garanzia del Fondo per le vittime della strada, disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 18 e 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 con riferimento ai soli danni per i quali vi è obbligo di assicurazione, atteso che l'art. 2 della stessa legge limita tale obbligo, per i natanti, alla sola copertura dei danni alle persone.

Cass. civ. n. 497/2000

Le imbarcazioni di cui all'articolo 2 della legge n. 990 del 1969 sono soggette all'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile anche allorquando siano ormeggiate in mare o in porto, in quanto l'ormeggio è un momento della navigazione e durante lo stesso viene utilizzato un luogo non privato, aperto alla navigazione di altre imbarcazioni ed al transito di soggetti indeterminati.

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Consulenze legali
relative all'articolo 123 Codice delle assicurazioni private

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P. A. chiede
lunedì 03/10/2022 - Veneto
“Buongiorno,
domenica mi trovavo ormeggiato con la mia barca al porto di Anzio (Roma); si è presentata la guardia di finanza e, dopo un controllo documentale di circa due ore, mi hanno multato per la mancanza dell'assicurazione del motore ausiliario del tender.
il suddetto motore non era in uso, non era installato sul tender, ma era solo trasportato e custodito all'interno del pozzetto della barca; per altro il motore è stato acquistato nuovo in corsica questa estate e non è mai stato usato. oltre alla multa di 800 euro è stato anche disposto il sequestro del suddetto motore.
per quello che sò io o che almeno pensavo l'assicurazione è prevista per l'uso, non per il possesso; è come se delle auto trasportate con la bisarca avessero bisogno dell'assicurazione RC. per essere chiari sono in possesso sia della fattura d'acquisto sia di foto dove si vede che il motore non era in uso. mi faccia sapere se c'è spazio per la contestazione o sono nel torto. grazie”
Consulenza legale i 10/10/2022
Da un’analisi della normativa di settore emerge effettivamente che, in base dall’art. 41 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, tutti i motori installati su qualsiasi unità da diporto (compresi i tender) devono essere provvisti di assicurazione, compreso l’eventuale motore ausiliario.

L’art. 41 del codice nautica da diporto stabilisce infatti, a tal proposito, che “Le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni si applicano alle unità da diporto come definite dall'articolo 3, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario”. Il successivo comma 2, inoltre, specifica che “Le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità sulla quale vengono applicati”.

Il Decreto Legislativo n. 209 del 2005, richiamato dall’art. 41 del codice nautica da diporto, è meglio conosciuto come Codice delle assicurazioni private.
L’art. 123 del codice ass. private prevede, per quanto attiene al caso di specie, che l'obbligo assicurativo venga esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore.

La normativa, quindi, non opera alcuna distinzione con riferimento all’uso che venga fatto del motore il quale, per il solo fatto di essere detenuto a bordo dell’imbarcazione, necessita di essere assicurato secondo la normativa di legge.
L’intento del legislatore sembra essere - evidentemente - quello di imporre l’obbligo di assicurazione per tutti i motori traportati dal natante, anche per quelli non utilizzati, ma che potrebbero venire adoperati in situazioni di emergenza e che necessitano, pertanto, di essere correttamente assicurati.

Purtroppo, nel caso che occupa, sembra essere più conveniente riconoscere la violazione, corrispondendo l’importo previsto per la sanzione amministrativa in maniera ridotta, se tale possibilità è contemplata nel verbale di accertamento della violazione.