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Articolo 152 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli

Dispositivo dell'art. 152 Codice della strada

1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d'ingombro. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere utilizzate, se il veicolo ne è dotato, le luci di marcia diurna. Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169.

Note

(1) Articolo sostituito dalla legge 29 luglio 2010 n.120.

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Consulenze legali
relative all'articolo 152 Codice della strada

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Enrico R. chiede
giovedė 09/04/2015 - Trentino-Alto Adige
“Sono un autotrasportatore monoveicolare. All ultima revisione il 28/3 il mio trattore stradale (possiedo un autoarticolato frigorifero ) e' stato respinto. Motivo? La presenza di 9 luci di colore arancione. 5 posizionate sul tetto,2 in posizione centrale sulla mascherina e 2 sul guscio degli specchi retrovisori. Faccio notare che al momento della prova luci le lampade in oggetto non funzionavano poiche' disinserite da un pulsante posto in cabina. Sono costretto di conseguenza allo smon taggio delle 9 luci (e dopo avere passato nei prossimi giorni la seconda revisione al rimontaggio) con un notevole esborso di denaro. La mia domanda e' la seguente : a quale articolo del cod della strada ha fatto riferimento l'ingegnere per bocciare la mia revisione? Quale art del cod della strada prevede che non possa avere luci diverse da quelle bianche " normalmente" accettate pur non funzionanti? Grato per le delucidazioni che vorrete fornirmi sono a porgere distinti saluti.”
Consulenza legale i 15/04/2015
Delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore e rimorchi si occupa il titolo III del Codice della strada.
La materia è però più complessa, dato che il Regolamento di attuazione stabilisce tutta una serie di accorgimenti tecnici aggiuntivi, da adottare successivamente all'entrata in vigore del nuovo C.d.S. del 1992, mediante decreti.
In ogni caso, ci sembra che la fattispecie in esame possa essere spiegata sulla base della sola disciplina del codice della strada.

L'articolo 78 del Codice della Strada, rubricato "Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento", contenuto nel capo III del titolo III, recita:
"1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. [..]
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. [...]
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI
".

La norma sancisce quindi l'obbligo di sottoporre a visita presso la Motorizzazione Civile ogni veicolo a motore cui siano state apportate delle modifiche. E' quindi ritenuto possibile - in astratto - apportare delle variazioni all'equipaggiamento del veicolo, che però devono essere consentite dal Regolamento e dalla legge.

Il comma 9 dell'art. 153 C.d.S. sancisce il divieto di usare dispositivi o altre fonti luminose diversi da quelli indicati minuziosamente nell'art. 151.
Per i veicoli di massa complessiva superiore a 12 t., è consentita l'installazione di fari di profondità anteriori sulla parte superiore della cabina, i quali, però, devono essere installati da operatori qualificati ed abilitati, che rilasceranno apposita dichiarazione di conformità da esibire in caso di controllo da parte degli organi di polizia stradale. In altre parole, è necessaria una omologazione riportata a libretto.
Ogni altra luce installata dal proprietario del mezzo in modo autonomo, senza certificazione di conformità - anche se non funzionante - non è consentita.

Quindi, sembra che la contestazione fatta in sede di revisione abbia più a che vedere con il fatto che le luci aggiuntive non fossero state installate in conformità alla legge, più che con il fatto che le stesse erano arancioni e non bianche.
Quanto a questa questione, non esiste una norma specifica che vieta l'installazione di luci diverse da quelle bianche, ma semplicemente il codice della strada stabilisce quali sono i colori delle luci posizionabili su un veicolo, e tra queste non vi sono luci anteriori arancioni, bensì bianche.