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Articolo 147 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Comportamento ai passaggi a livello

Dispositivo dell'art. 147 Codice della strada

1. Gli utenti della strada, approssimandosi ad un passaggio a livello, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti e devono osservare le segnalazioni indicate nell'art. 44.

2. Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o semibarriere, gli utenti della strada devono assicurarsi, in prossimità delle segnalazioni previste nel regolamento di cui all'art. 44, comma 3, che nessun treno sia in vista e in caso affermativo attraversare rapidamente i binari; in caso contrario devono fermarsi senza impegnarli.

3. Gli utenti della strada non devono attraversare un passaggio a livello quando:

  1. a) siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere o le semibarriere;
  2. b) siano in movimento di apertura le semibarriere;
  3. c) siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall'art. 44, comma 2, e dal regolamento, di cui al comma 3 dello stesso articolo;
  4. d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere previsti dal medesimo articolo.

3-bis. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal comma 3 può essere rilevato anche tramite appositi dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni, conformi alle caratteristiche specificate dall'articolo 192 del regolamento(1).

4. Gli utenti della strada devono sollecitamente sgombrare il passaggio a livello. In caso di arresto forzato del veicolo il conducente deve cercare di portarlo fuori dei binari o, in caso di materiale impossibilità, deve fare tutto quanto gli è possibile per evitare ogni pericolo per le persone, nonché fare in modo che i conducenti dei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile dell'esistenza del pericolo.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.

6. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una violazione di cui al comma 5 per almeno due volte, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

6-bis. I dispositivi di cui al comma 3-bis possono essere installati anche dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria a sue spese(1).

Note

(1) Tale comma è stato introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera d-octies), del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156.

Massime relative all'art. 147 Codice della strada

Cass. civ. n. 22889/2015

Il conducente di un veicolo che si approssimi ad un passaggio a livello, sia esso custodito o incustodito, è tenuto ad osservare — ai sensi dell’articolo 147 cod. strada — non soltanto le segnalazioni acustiche e luminose in funzione nei passaggi a livello, ma anche la «massima prudenza al fine di evitare incidenti», nonché ad accertare — sebbene unicamente nel caso di passaggio a livello senza barriere o semibarriere — che «nessun treno sia in vista e in caso affermativo attraversare rapidamente i binari». (Nella specie, la S.C ha confermato la sentenza impugnata che nell’accertare la colpa esclusiva del conducente del veicolo, per la collisione con un treno in prossimità di un passaggio a livello senza barriere, ha ritenuto dirimente la constatazione dell’attraversamento dei binari da parte del conducente «come se non avesse percepito né le segnalazioni visive né quelle acustiche», pur accertate funzionanti, prescindendo, così, da ogni valutazione sul limite di velocità previsto per il treno — fissato in quel punto in 80 km orari — e sulla necessità di disapplicare tale previsione, in quanto ritenuta contraria a regole di comune prudenza).

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