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Articolo 137 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida

Dispositivo dell'art. 137 Codice della strada

1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli Stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, previa esibizione dei documenti di circolazione nazionali.

2. I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente.

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