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Articolo 96 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica

Dispositivo dell'art. 96 Codice della strada

1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l'ente impositore, anche per il tramite del soggetto cui e' affidata la riscossione, qualora accerti il mancato pagamento delle stesse per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario l'avviso dell'avvio del procedimento e, in assenza di giustificato motivo, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione d'ufficio dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A.. Il predetto ufficio provvede al ritiro delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia. (1)

2. [Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dell'economia e delle finanze.] (2)

2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93.

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 98.
(2) Comma soppresso dal D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 98.

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