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Articolo 74 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Dati di identificazione

Dispositivo dell'art. 74 Codice della strada

1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono avere per costruzione:

  1. a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso;
  2. b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato con una struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere cancellato o alterato.

2. La targhetta e il numero di identificazione devono essere collocati in punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante l'utilizzazione del veicolo stesso.

3. Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o della struttura portante sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile, deve essere riprodotto, a cura degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., un numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio con punzone dell'ufficio stesso.

4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le modalità di applicazione e le indicazioni che devono contenere le targhette di identificazione, le caratteristiche del numero di identificazione, le caratteristiche e le modalità di applicazione del numero di ufficio di cui al comma 3.

5. Qualora le norme del regolamento si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; è fatta salva la facoltà per gli interessati di chiedere, per l'omologazione, l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Chiunque contraffa, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il numero di identificazione del telaio, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.728 a € 10.913.

Massime relative all'art. 74 Codice della strada

Cass. civ. n. 16964/2008

In tema di violazioni al codice della strada, nel caso di autocarro con targhetta di identificazione del costruttore diversa da quella risultante dal la carta di circolazione, per essere stata sostituita l’intera cabina (con relativa targhetta originale) con altra appartenente ad altro veicolo, anche se regolarmente acquistata, sussiste la violazione dell’articolo 74, comma sesto, cod. strada. La disposizione, infatti, è finalizzata a consentire in ogni momento l’identificazione del mezzo attraverso l’assegnazione ad esso di un numero registrato nella documentazione in possesso della Motorizzazione civile. Tale finalità deve ritenersi esclusa quando gli elementi identificativi del mezzo (targhetta d’identificazione e relativa indicazione di numero di telaio) si riferiscono al veicolo dal quale la cabina è stata asportata e non a quello sul quale sono stati riscontrati in sede di contestazione, essendo tenuto il proprietario dell’automezzo, nel caso in cui il numero d’identificazione del telaio sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile a farlo sostituire presso gli uffici competenti del Dipartimento dei trasporti terrestri ex art. 74 terzo comma, Codice della Strada.

Cass. civ. n. 15746/2007

Ai sensi del sesto comma dell’art. 74 del D.L. 30 aprile 1992 n. 285, è soggetto a sanzione chiunque materialmente contraffà, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la targhetta del costruttore ovvero il numero di identificazione del telaio dei veicoli indicati nel primo comma di detta norma; ne consegue che solo a costoro, e non anche a chi pone in circolazione i detti veicoli con i dati di identificazione del telaio alterati, va applicata la sanzione prevista dall’articolo citato.

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