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Articolo 59 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Veicoli con caratteristiche atipiche

Dispositivo dell'art. 59 Codice della strada

1. Sono considerati atipici i veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel presente capo.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:

  1. a) la categoria, fra quelle individuate nel presente capo, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida;
  2. b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate.

Note

(1) Comma così modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120

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