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Articolo 189 Codice della proprietą industriale

(D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli d'utilitą, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori

Dispositivo dell'art. 189 Codice della proprietą industriale

1. Il Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli d'utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:

  1. a) domande di brevetto o di registrazione con l'indicazione dell'eventuale priorità o richiesta di differimento dell'accessibilità al pubblico;
  2. b) brevetti e registrazioni concessi;
  3. c) brevetti e registrazioni decaduti per mancato pagamento delle tasse previste per il mantenimento annuale;
  4. d) brevetti e registrazioni offerti in licenza al pubblico;
  5. e) brevetti e registrazioni oggetto di decreto di espropriazione o di licenza obbligatoria;
  6. f) brevetti e registrazioni oggetto di conversione;
  7. g) domande di trascrizione degli atti di cui all'articolo 138 e trascrizioni avvenute;
  8. g-bis) sentenze di cui all'art. 197, comma 6.

2. I dati identificativi di domande, brevetti e registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), d), ed e), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui agli articoli 160, comma 1, 167, comma 1, 168, commi 1 e 2, lettere b) e d).

3. Il Bollettino ufficiale è corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.

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