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Articolo 184 sexies Codice della proprietą industriale

(D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Efficacia erga omnes e decorrenza degli effetti della decadenza e della nullitą

Dispositivo dell'art. 184 sexies Codice della proprietą industriale

(1)1. La decadenza o la nullità, anche parziale, di una registrazione di marchio ha efficacia nei confronti di tutti quando sia dichiarata con provvedimento dell'Ufficio italiano brevetti e marchi divenuto inoppugnabile.

2. La decadenza della registrazione di un marchio d'impresa, per tutti o per una parte di prodotti o servizi, produce effetti a decorrere dalla data di deposito della domanda di decadenza o, su istanza del richiedente, di quella anteriore in cui è maturata una delle cause di decadenza.

3. La nullità della registrazione di un marchio di impresa, per tutti o per una parte di prodotti o servizi, produce effetti fin dalla data della registrazione.

Note

(1) Tale disposizione è stata inserita dall'art. 29 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15.

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