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Articolo 184 decies Codice della proprietą industriale

(D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Ricorso

Dispositivo dell'art. 184 decies Codice della proprietą industriale

(1)1. Il provvedimento con il quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di decadenza o nullità ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l'istanza, è comunicato alle parti.

2. Contro i provvedimenti di cui al comma 1, è ammesso il ricorso davanti alla Commissione dei ricorsi, ai sensi dell'articolo 135.

Note

(1) Tale disposizione è stata inserita dall'art. 29 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15.

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