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Articolo 136 quinquies Codice della proprietą industriale

(D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Fase preliminare all'udienza di trattazione

Dispositivo dell'art. 136 quinquies Codice della proprietą industriale

(1)1. La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data dell'udienza di trattazione almeno trenta giorni liberi prima della stessa(2).

2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal Presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti.

3. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a venti giorni liberi prima della data dell'udienza di trattazione.

4. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al comma 3 ciascuna delle parti può depositare memorie di replica.

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 20 febbraio 2019 n. 15.
(2) Comma modificato dall'art. 10, comma 1 della L. 24 luglio 2023, n. 102.

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