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Articolo 113 Codice della proprietą industriale

(D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Decadenza del diritto

Dispositivo dell'art. 113 Codice della proprietą industriale

1. Il diritto di costitutore decade quando viene accertato che le condizioni relative alla omogeneitą e alla stabilitą non sono pił effettivamente soddisfatte.

2. Il diritto decade inoltre se il costitutore, previa messa in mora da parte dell'amministrazione competente:

  1. a) non presenta, entro il termine di trenta giorni le informazioni, i documenti o il materiale ritenuti necessari al controllo del mantenimento della varietą;
  2. b) non ha pagato i diritti dovuti per il mantenimento del proprio diritto;
  3. c) non propone, in caso di cancellazione della denominazione della varietą successivamente al conferimento del diritto, un'altra denominazione adeguata.

3. Nei casi previsti nel comma 2, lettere a) e c), la decadenza č dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, su proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali.

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