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Articolo 101 Codice della proprietą industriale

(D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Costitutore

Dispositivo dell'art. 101 Codice della proprietą industriale

1. Ai fini del presente codice si intende per costitutore:

  1. a) la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietą;
  2. b) la persona che č il datore di lavoro della persona sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro;
  3. c) l'avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).

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