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Articolo 67 Codice della nautica da diporto

(D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Disposizioni transitorie e finali

Dispositivo dell'art. 67 Codice della nautica da diporto

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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