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Articolo 64 Codice della nautica da diporto

(D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche

Dispositivo dell'art. 64 Codice della nautica da diporto

1. L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche è subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure.

2. L'ammontare del predetto diritto è stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il quale viene aggiornato periodicamente e secondo necessità(1).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 12 novembre 2020, n. 160.

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