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Articolo 55 bis Codice della nautica da diporto

(D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Sanzioni per danno ambientale

Dispositivo dell'art. 55 bis Codice della nautica da diporto

1. Le sanzioni di cui agli articoli 53, 53 bis, 53 ter, 53 quater, 54 e 55 sono aumentate da un terzo alla metà nel caso in cui dalle violazioni ivi previste è derivato danno o pericolo di danno all'ambiente, salvo che il fatto costituisca reato.

2. In caso di danno o pericolo di danno all'ambiente è sempre disposta la revoca della patente nautica, e, nei casi di maggiore gravità, è disposto il sequestro dell'unità da diporto.

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