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Articolo 49 novies Codice della nautica da diporto

(D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Disciplina del transito delle unitą da diporto

Dispositivo dell'art. 49 novies Codice della nautica da diporto

1. I concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, devono permanentemente riservare alle unità da diporto, a vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano per rifugio, commisurate alle dimensioni delle unità da ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua all'ormeggio e apprestamenti impiantistici con prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione. I tratti di banchina sono riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all'unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L'ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano per rifugio è gratuito per un tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi all'utilizzazione gratuita degli accosti in transito o per rifugio sono resi pubblici dal gestore dei porti e degli approdi turistici.

2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito è determinato nell'otto per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è stabilito come segue:

  1. a) fino a 50 posti barca: due;
  2. b) fino a 100 posti barca: tre;
  3. c) fino a 150 posti barca: cinque;
  4. d) fino a 250 posti barca: dieci;
  5. e) da 251 a 500 posti barca: quindici;
  6. f) da 501 a 750 posti barca: venti;
  7. g) oltre 750 posti barca: venticinque.

3. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito destinato a natanti e a imbarcazioni da diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo è determinato nell'uno per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è stabilito come segue:

  1. a) fino a 80 posti barca: uno;
  2. b) fino a 150 posti barca: due;
  3. c) fino a 300 posti barca: tre;
  4. d) da 300 a 400 posti barca: quattro;
  5. e) da 400 a 700 posti barca: sei;
  6. f) oltre 700 posti barca: otto(1).

4. Per la finalità di cui al comma 3 è scelta di preferenza una area che risulta di comodo accesso e collocata alla minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica. Il posto di ormeggio deve essere riconoscibile mediante la sua delimitazione a terra con strisce gialle dipinte e mediante il simbolo identificativo della destinazione dell'area e deve prevedere sistemi idonei allo specifico attracco, che consentano comodo accesso e uso(1).

5. La persona con disabilità che conduce l'unità da diporto o la persona che conduce una unità da diporto con disabile a bordo, a pena di decadenza dal diritto di ormeggio nell'attracco di cui al comma 3, deve comunicare al concessionario che gestisce l'ormeggio, via radio o via telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di anticipo. In caso di beni del demanio marittimo non in concessione la citata comunicazione è fatta all'autorità marittima competente.

6. Il posto di attracco riservato alle persone con disabilità, quando non impegnato a tale fine, può essere occupato da altra unità, con l'esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unità condotta da persona con disabilità o con persona con disabilità a bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto previsto al comma 5, dovrà essere immediatamente liberato.

7. Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al comma 3 è consentito, qualora non già occupato da altra unità con persona con disabilità, per un giorno e una notte. Nel caso in cui le condizioni metereologiche non consentono di riprendere la navigazione, l'autorità marittima può autorizzare il prolungamento dello stazionamento.

8. Le richieste e le prenotazioni degli accosti di cui ai commi 2 e 3 sono annotate in un registro, numerato e siglato in ogni singola pagina dall'autorità marittima territorialmente competente.

9. In occasione di manifestazioni sportive o mostre, i posti di ormeggio riservati al transito possono essere utilizzati dalle unità partecipanti alle gare o presentate per l'esposizione.

10. Negli altri beni del demanio marittimo non in regime di concessione destinati alla navigazione e al trasporto marittimo, con ordinanza del capo del circondario marittimo competente è disciplinata la riserva per gli accosti alle unità da diporto in transito o che approdano per rifugio. Con la medesima ordinanza, al fine di garantire la sicurezza portuale e della navigazione, sono altresì individuati sistemi di regolazione degli accessi alle isole minori da parte dei passeggeri delle unità da diporto adibite a noleggio e trasporto passeggeri.

11. Il capo del circondario marittimo, con riferimento alla compatibilità delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, con gli interessi marittimi e con la sicurezza della navigazione esprime il parere di competenza.

12. Nella acque interne, nei laghi, nei parchi e nelle riserve od oasi naturali attraversati da corsi d'acqua o che comprendano bacini normalmente fruiti dall'utenza turistica mediante piccole imbarcazioni, l'autorità o l'ente competente, con proprio atto determina le modalità attuative e operative degli accosti alle unità da diporto, a vela o a motore, in transito o che approdano per rifugio, nonché dei punti di imbarco di transito idonei alla comoda fruizione da parte delle persone con disabilità. Le tariffe relative all'utilizzazione degli accosti in transito o per rifugio sono rese pubbliche dal gestore dei punti di accosto e di imbarco.

13. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative previste dal codice della navigazione in materia di uso del demanio marittimo.

Note

(1) Tale comma è stato modificato dal'art. 25, comma 1, del D. Lgs. 12 novembre 2020, n. 160.

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