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Articolo 39 ter Codice della nautica da diporto

(D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171)

[Aggiornato al 10/08/2025]

Conversione di patenti nautiche o di abilitazioni equipollenti estere

Dispositivo dell'art. 39 ter Codice della nautica da diporto

1. (1)I cittadini italiani, che risultano iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e che hanno conseguito un titolo di abilitazione alla navigazione da diporto o un documento riconosciuto equipollente nello Stato estero di precedente residenza, possono chiedere il rilascio senza esami della patente nautica italiana, a seguito di trasferimento della residenza nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, del codice civile.

2. La domanda di rilascio senza esami della patente nautica italiana, corredata del titolo conseguito all'estero e del giudizio di idoneità di cui all'articolo 36 del regolamento di cui decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è presentata all'autorità marittima competente per circoscrizione territoriale in base alla località di residenza del richiedente, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135.

3. L'autorità marittima accerta il possesso dei requisiti morali dell'interessato, richiedendo il certificato selettivo del casellario giudiziale di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

4. La patente nautica italiana riporta i medesimi limiti di abilitazione alla navigazione da diporto adattati alla disciplina nazionale, le medesime limitazioni e prescrizioni mediche presenti sul titolo estero nonché le eventuali limitazioni e prescrizioni contenute nel giudizio di idoneità di cui al comma 2, che, se più severe, prevalgono su quelle eventualmente presenti sul titolo estero.

5. Il titolo estero è restituito in ogni caso al richiedente.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 16, comma 1, lettera f) della L. 7 maggio 2026, n. 70.

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