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Articolo 26 ter Codice della nautica da diporto

(D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171)

[Aggiornato al 08/08/2026]

Prevenzione dei danni ambientali

Dispositivo dell'art. 26 ter Codice della nautica da diporto

1. (1)Le unità da diporto fino a 24 metri di bandiera estera che navigano o stazionano nelle acque interne, nel mare territoriale e nella zona di protezione ecologica italiani, di proprietà di cittadini italiani o persone giuridiche aventi, rispettivamente, residenza o sede legale in Italia, devono dimostrare l'idoneità alla navigabilità dell'unità mediante le certificazioni previste dalle norme dello stato di bandiera ovvero, qualora dette norme non prevedano certificazioni, sottoporre l'imbarcazione a visita presso un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, che ne rilascia attestazione, onde verificare se lo stato dell'unità presenta potenziali rischi per l'integrità dell'ambiente marino e la sicurezza della navigazione. L'attestazione ha durata quinquennale(2).

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 16, comma 1, lettera d) della L. 7 maggio 2026, n. 70.
(2) Il D.L. 7 agosto 2026, n. 144 ha disposto (con l'art. 1, comma 10) che "Al fine di consentire agli organismi di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, di attuare gli adempimenti tecnico-amministrativi relativi alle verifiche previste dall'articolo 26-ter del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, e di adeguare il sistema dei controlli a cura degli organi accertatori preposti, il termine di entrata in vigore delle disposizioni di cui al medesimo articolo 26-ter è fissato al 31 ottobre 2026".

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